Analisi dell’art.3 convenzione sostitutiva per la parte convenzionale di “Trasformazione” acquisto del terreno.

Analisi dell’art.3 convenzione sostitutiva per la parte convenzionale di “Trasformazione” acquisto del terreno.

“Vessazione” o lecita citazione a tutela amministrativa del Comune di Roma? Lo vediamo nel dettaglio in questo articolo.

In virtù di ciò ed in
tale eventualità l’Amministrazione Capitolina avrà diritto di esigere la restituzione di ogni
ulteriore importo che a qualsiasi titolo….
“. Questo il passo più significativo e in qualche modo destabilizzante dell’articolo n.3 dello schema di convenzione di “Trasformazione” che il cittadino si trova a dover firmare obbligatoriamente al momento della stipula notarile, e dopo aver pagato l’importo di corrispettivo economico per l’acquisto della parte millesimale del terreno di riferimento dell’immobile in proprietà superficiaria 99 anni.

Notiamo bene che gli obblighi convenzionali derivanti dalle leggi “madri” 167/62,865/71 e 448/98 sono di fatto “Traslati” nella convenzione sostitutiva per la parte relativa alla convenzione in diritto di superficie 99 anni. di trasformazione, ed in particolare il comma 12, dell’art.35 L. n. 865/71,ma dobbiamo anche rilevare uno dei contenuti della delibera “applicativa” n.54 2003 del Comune di Roma, che fissa come obbligo “precedente” all’idoneità della trasformazione la verifica dei costi sostenuti per l’esproprio laddove previsto, infatti non tutte le convenzioni in diritto di superficie 99 anni prevedono pratiche di esproprio, ma può sussistere ad esempio permuta o proprietà diretta del Comune.

La nostra Associazione ovviamente auspica nel più breve tempo possibile che ci sia una soluzione che cancelli l’articolo 3 dalle convenzioni “sostitutive” (che di fatto sono parte integrante dell’atto di proprietà “Tout-court”) di trasformazione tra cittadino e Comune (anche nell’affrancazione è prevista come integrazione),in modo che ci sia massima trasparenza e definizione di elementi amministrativi ed economici, che in ogni caso rimangono collegati proprio per la doppia natura di fatto “sostitutiva” ed “integrativa” dell’atto, alla compravendita o assegnazione dell’immobile derivante dalla legge 167/71.

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti e soluzioni documentali che tutelano anche se in parte il cittadino per ciò che concerne l’art.3 che si sottoscrive nello schema di convenzione.

Scrivere a : associazionearep@arep