AFFRANCAZIONE: implicazioni urbanistiche e legali per l’espletamento della pratica semplificata asseverata.

AFFRANCAZIONE: implicazioni urbanistiche e legali per l’espletamento della pratica semplificata asseverata.

Le istanze di affrancazione e trasformazione al fine di essere espletate nel modo corretto, devono necessariamente avere documentazione prevista e coerente con parte urbanistica, legale e personale.

La residenza, le intestazioni e le citazioni catastali molte volte non risultano allineate con lo stato di fatto relativo a proprietà e catasto dell’immobile oggetto delle richieste da inoltrare attraverso il sistema S.I.A.T. del Comune di Roma,

A.R.E.P. in ogni caso sta conducendo uno studio appropriato per delineare ed accertare secondo norme di riferimento, quale siano i documenti necessari per affrancazione (anche per la trasformazione) al netto di quanto richiesto e previsto dal Dipartimento Urbanistica.

Sussistono a nostro parere ad oggi alcuni punti “grigi” nelle modalità amministrative che si concretizzano in richieste con forme di “integrazione” o richieste documentali che esulano a nostro parere dall’applicazione delle procedure di svincolo dal prezzo massimo di cessione e locazione (affrancazione).

Al netto delle principali norme di riferimento (Legge 28 dicembre
1995 n. 549, alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662, Legge 23 dicembre 1998 n. 448, come da ultimo integrata dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119) e successive riguardanti alloggi già previsti dall’articolo 35
Legge 865/71), e dei contenuti di riferimento del Testo Unico dell’Edilizia D.P.R, 380/2001, stiamo parlando di una convenzione “integrativa” tra singolo proprietario superficiario e Comune proprietario dell’area, ora l’art. 952 del Codice Civile,(“Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà [934, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810 n. 3]. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo 956 (2).”) garantisce al netto dei contenuti delle convenzioni Comune/Costruttore riconducibili all’art.35 lg.865/75, (che scadono dopo 20 anni data di sottoscrizione, tranne che per il p.m.c. ed il p.m.l. e requisiti soggettivi, se non in piena proprietà) la piena gestione della proprietà sull’immobile in diritto di superficie, comprese le opportunità di leggi urbanistiche (es. Piano casa, condono etc.,) relative a cambi d’uso, aumento delle cubature o metrature dei propri alloggi, ovvio adempiendo laddove previsto all’aggiornamento delle tabelle millesimali.

Per qualsiasi informazione o consulenza scrivere a: associazionearep@gmail.com