L’acquisto del terreno “TRASFORMAZIONE” del nostro appartamento in “Diritto di superficie” riconducibile a convenzioni art. 35 Legge 865/75 e successive integrazioni avviene mediante la
stipula di una nuova convenzione sostitutiva con il Comune, Il corrispettivo economico ovvero pagamento da riconoscere al Comune per la trasformazione in diritto di proprietà è calcolato con le modalità agevolate di cui alla legge n. 448/98 e secondo i calcoli previsti in essere decreto M.E.F. 2020 e valori venali con delibera comunale..
Il calcolo esatto, viene conteggiato o dagli uffici comunali attraverso la procedura S.I.A.T. ordinaria, o da un tecnico professionista abilitato (consigliata) su procedura digitale in rete S.I.A.T. veloce asseverata semplificata. A differenza dell’affrancazione per firmare la convenzione l’apposito ufficio del Dipartimento Urbanistica ai sensi dell’art.30 legge D.P:R. 380/2001 deve rilasciare il CDU certificato di destinazione urbanistica.
Riepilogando: la legge 448/98 consente di trasformare il diritto di superficie in diritto di
proprietà tramite la stipula di una nuova convenzione, e con il pagamento di un
corrispettivo economico si diventa subito pienamente proprietari del suolo su cui è costruita l’unità immobiliare, se la convenzione (contratto Comune/costruttore ha più di 20 anni (scadenza convenzionale secondo legge 7 agosto 2012 , n.135 Art.1-bis)l’affrancazione dal prezzo massimo di cessione e locazione NON è dovuta e di fatto “inglobata” nello lo schema di nuova convenzione che si firmerà con il Comune stesso. Ciò determina un oggettivo aumento del valore economico dell’abitazione stimabile in oltre il 20% del valore commerciale, sia per la rimozione del passato vincolo 99 anni e PMC/L, sia per la rideterminazione del prezzo di vendita e/o di locazione da parte del Comune. L’alloggio diventa per sempre di tua proprietà, senza nessun vincolo di gestione.
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