Trasformazione e affrancazione per tutti i piani di zona in un atto unico.

Trasformazione e affrancazione per tutti i piani di zona in un atto unico.

La Legge n. 108 del 29/07/2021 ha apportato rilevanti modifiche ai commi 47, 48* e 49 bis dell’art. 31 della Legge del 23/12/1998 n. 448, in materia di edilizia sociale PEEP/PdZ, acquisita con Determinazione Dirigenziale Dipartimento Urbanistica NUMERO REPERTORIO QI/1365/2021* del 31/08/2021 NUMERO PROTOCOLLO QI/151483/2021 del 31/08/2021.

In attesa delle modalità operative AREP inizia da oggi ad accogliere le pre-adesioni per gli atti cumulativi post legge 108/2021, al seguente indirizzo mail: arep.trasformazioni@gmail.com.

Indicare nome, cognome, indirizzo, telefono e piano di zona, con oggetto: adesione atto cumulativo post legge 108/2021.

Si riceverà un numero di protocollo AREP, penseremo noi successivamente all’inoltro delle istanze con P.E.C.

In particolare il nuovo comma 47 così recita: “La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48”. In sintesi il nuovo comma 47 permette a tutti i proprietari superficiari, indipendentemente dal loro Piano di Zona, di effettuare richiesta di trasformazione, obbligando il Comune a concludere la procedura entro 90 giorni dalla relativa istanza. La Legge non distingue fra Piani di Zona trasformabili o meno, pertanto è giunto il momento di procedere alla richiesta della proprietà piena delle nostre abitazioni, eliminando una volta per tutte il fastidioso vincolo dei 99 anni presente nelle nostre convenzioni. Inoltre è previsto l’atto cumulativo con scrittura privata (risparmio di danaro e tempo) per trasformazione e affrancazione “Atto unico” (per tutte le convenzioni contratto Comune-costruttor o coop, che abbiano superato il 20° anno dalla sottoscrizione) che permette di avere la piena proprietà e la cancellazione di tutti i vincoli convenzionali (prezzo massimo di cessione, locazione, requisiti soggettivi d’accesso etc.)

* “obbligo per i comuni di rispondere entro 90 giorni alle istanze pervenute; il costo dell’area relativo alla trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e l’indennità/corrispettivo relativo alla rimozione dai vincoli del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione devono ciascuno rispettare l’ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125metri quadrati; la possibilità del ricorso alla forma della scrittura privata autenticata anche per gli atti portanti trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà. Considerato, altresì, che: anche alla luce della novità normativa sopra richiamata, sempre nell’ottica di ottimizzare e accelerare i procedimenti amministrativi, il Dipartimento PAU, conferma con il presente atto l’indirizzo già espresso di istruire ed elaborare provvedimenti amministrativi (Determinazioni Dirigenziali) in forma “aggregata” ovvero “cumulativa” e quindi ciascuno contemplante – in una unitaria Determinazione Dirigenziale di autorizzazione a contrattare – una pluralità di soggetti (con correlazione ai beni immobili)autorizzati alla sottoscrizione; a ciascuno di tali provvedimenti “cumulativi”, di norma, possono conseguire sottoscrizioni di un unico ed unitario atto di rimozione dai vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione ovvero di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, anch’essi nella forma “aggregata” ovvero “cumulativa”, con indubitabile riduzione dei costi a carico dei cittadini, oltre che con un abbattimento drastico dei tempi di formalizzazione sia per i cittadini stessi sia per l’Amministrazione; tali atti saranno – di norma – predisposti e ricevuti nella forma della scrittura privata autenticata in quanto tale forma, oggi è consentita espressamente dalla normativa vigente come succedutasi nel tempo e da ultimo citata; rif: 202100055960 Repertorio: QI /136 5/2021 del 31/08/2021 (Pagina 4 di 9) l’indicata forma della scrittura privata autenticata consente sia la sottoscrizione disgiunta (non nello stesso momento) tra ente e cittadini e quindi evitando l’accesso dei cittadini presso gli Uffici Capitolini sia la contestualità della lettura dell’atto, elementi invece obbligatori nell’atto pubblico; inoltre, ove tali scritture private autenticate siano predisposte e formalizzate in modalità cumulativa-aggregativa, garantiranno per i cittadini anche un non secondario risparmio economico, risparmio derivante da un oggettivo abbattimento dei costi in ragione del frazionamento delle spese fisse afferenti l’atto medesimo tra tutti i privati interessati;

allegato sub “5” – schema di convenzione da utilizzarsi per atti portanti congiuntamente sia la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà (contemplante la adeguata cronologia di calcoli e pagamenti), sia la rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione, nonché del canone massimo di locazione con valori e pagamento post Legge 108/2021; in questo caso i valori dell’indennità/corrispettivo saranno da considerarsi definitivi in quanto il versamento del medesimo per la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione e sul canone di locazione (affrancazione) sarà già stato effettuato in presenza e conformità dei seguenti parametri e precisamente a)deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.116 del 23.10.2018; b) Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n.51 del 28.09.2020; c) individuazione e applicazione concreta e definitiva dei criteri e valori di calcolo di cui alla disciplina normativa dell’articolo 31 comma 49-bis della Legge 23.12.1998, n. 448 ad oggi vigente quale modificata dall’art. 22 bis della Legge 29.07.2021 n. 108; in questo caso non è previsto un ricalcolo conguaglio per tale titolo giuridico;

*48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell’articolo 5-bis , comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l’atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l’ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.