Sentenza TAR ricorso del.116/2018

Sentenza TAR ricorso del.116/2018

(19/7/2021)

Principali motivazioni oggetto del ricorso: ” contro ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e consequenziale e,
in ogni caso lesivo, dell’interesse dei ricorrenti alla libera trasformazione e/o
affrancazione degli immobili di cui sono titolari, ivi inclusa, ove occorra, la
Deliberazione Assemblea Capitolina n. 46/2017 del 31.8.2017, la Delibera della
Giunta Capitolina n. 13 del 5.8.2016 e le Delibere dell’Assemblea Capitolina n.
40/2016 e 33/2015″.

Considerazioni: dunque Il T.A.R. riconosce quasi in toto le nostre ragioni del ricorrere, e sostanzialmente riconduce al DM MEF n.151/2020 l’elemento ” pluri-solutore” del contendere; ” Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile essendo stata sostituita la disciplina prevista dalla delibera gravata da quella contenuta nel decreto del MEF n.
151/2020″.

A nostro parere però è palese “l’abbaglio di giudizio” per quanto segue sugli importi di trasformazione, per le istanze presentate ante Del. 40/2016 “Tronca”, in quanto con gli aumenti spropositati dei valori venali dei terreni, gli importi da corrispondere per acquisire la porzione di terreno terreno relativo al proprio immobile sono quintuplicati.

Il “In sede di memoria ex art. 73 c.p.a. si sostiene, infatti, che l’applicazione della
delibera anche alle domande protocollate antecedentemente alla sua adozione, ma
non definite con la stipula della convenzione, “comporta un pregiudizio economico
per i ricorrenti che, avendo presentato la domanda di trasformazione ante Delibera
116/2018, vedono la loro istanza esaminata e quantificata sulla base dei valori
venali delle aree oggetto di trasformazione ben più incisivi ed elevati rispetto al
periodo in cui i ricorrenti hanno presentato l’istanza”.

Si tratta però di mera affermazione priva di qualunque riscontro probatorio circa il
fatto che anche solo uno degli odierni ricorrenti abbia effettivamente subito il
suddetto pregiudizio e si sia visto costretto ad un esborso indebito a differenza di
altri utenti.
Ne discende l’inammissibilità della presente censura per difetto di
attualità del pregiudizio lamentato, nonché per mancata dimostrazione della dedotta
disparità di trattamento. “Per le sue sposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato improcedibile”.

La sentenza in sintesi è la prova provata da quanto noi sostenuto, sempre a tutela ed affermazione dei diritti di tutti i cittadini in interesse alla tematica.

A breve il nostro team di legali esaminerà e concorderà con i ricorrenti eventuale ricorso al Consiglio di Stato, solo ed esclusivamente per la parte della “retroattività” relativa alle istanze di trasformazione presentate ante delibera n.40 “Tronca” esecutiva dal 23.5.2016.