Nuove disposizioni per accelerare le procedure amministrative relative alla trasformazione ed acquisizione del terreno relativo alla parte millesimale dell’immobile in diritto di superficie.

Nuove disposizioni per accelerare le procedure amministrative relative alla trasformazione ed acquisizione del terreno relativo alla parte millesimale dell’immobile in diritto di superficie.

Nuove disposizioni per accelerare le procedure amministrative relative alla trasformazione ed acquisizione del terreno relativo alla parte millesimale dell’immobile in diritto di superficie.

Passo importante contenuto Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. (Legge 108 29/07/2021)

“Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal
comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per
cento di quello determinato ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal
secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione
del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata
dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti
oneri e quello in cui è stipulato l’atto di cessione delle aree. Comunque
il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello
stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al
momento della trasformazione di cui al comma 47, con l’ulteriore
limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative
pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri
quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri

quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della relativa
convenzione.
Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità
e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del
corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con
scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari”.

Attendiamo che la legge venga promulgata e successivamente applicata tempestivamente da tutti i Comuni d’Italia, ovvio in particolare dal comune di Roma.

Appare chiaro che la stessa possibilità di svincolare gli immobili dai vincoli convenzionali (affrancazione) attraverso l’asseverazione tecnica e amministrativa attraverso un professionista abilitato sia la via più breve per applicare la legge per le trasformazioni.

Per ora ci atteniamo a questo contenuto che riconosce finalmente un prezzo equo e tempi brevi per espletare un diritto non riconosciuto, ovvero la trasformazione in piena proprietà degli immobili PEEP.

Seguiranno a breve ulteriori approfondimenti.