Rimborsi affrancazione post legge n.136 del 17.12.2018 ante decreto M.E.F. (G.U.10.11.2021) 25.11.2020.

Rimborsi affrancazione post legge n.136 del 17.12.2018 ante decreto M.E.F. (G.U.10.11.2021) 25.11.2020.

Viste le numerose richieste per ciò che concerne i rimborsi dei conguagli relativi al pagamento effettuato da parte dei cittadini, in occasione della sottoscrizione delle convenzioni per le affrancazioni delle rispettive abitazioni dal vincolo del prezzo massimo di cessione.

Visto l’immobilismo e l’inadempimento contrattuale di Roma Capitale.

Promuoviamo, per tutti gli associati, un’azione legale mirata ad ottenere quanto previsto dalle convenzioni sottoscritte da ciascuno di voi.

Come primo atto, inoltreremo a Roma Capitale una diffida ad adempiere a quanto previsto dall’art. 2 dell’atto di affrancazione (di cui riportiamo il testo in basso), finalizzato alla rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione, di ciascuna delle Vostre abitazioni, in quanto realizzate nei piani di zona di cui alle Leggi 167/1962 e 865/1971.

Successivamente, in caso di silenzio e/o inadempimento da parte dell’Amministrazione, si valuteranno le azioni legali  da intraprendere per  il rispetto di quanto previsto e sottoscritto nell’atto di affrancazione.

Riferimento:

Il canone di “affrancazione”, ovvero il corrispettivo per lo svincolo e la rimozione del prezzo massimo di cessione per la vendita o locazione do ogni singola porzione immobiliare, nelle convenzione da Voi recentemente sottoscritte, è stato calcolato secondo le previsioni della delibera dell’Assemblea Capitolina n. 116/2018, in misura inferiore rispetto ai calcoli effettuati in seguito all’applicazione dell’art. 31, comma 48, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dalla L. 17 dicembre 2018, n.136, e dall’art. 22-bis, del  D.L. n. 77/2021.

L’art. 2 della convenzione sottoscritta in data xx/xx/xxxx, prevede espressamente che: “Per accordo espresso e reciproco tra le parti, tale canone è oggi riconosciuto come provvisorio e da ricalcolarsi ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 151, del 28 settembre 2020 (G.U. n. 280 del 10 novembre 2020) … Conseguentemente il signor AAABBB richiede a Roma Capitale, che a sua volta accetta, al fine di non interrompere il corretto e legittimo commercio giuridico dei beni in questione, previa rimozione dei vincoli di cui sopra, di proseguire nella stipula del presente atto espressamente e consensualmente e ciò fatti salvi gli ulteriori doverosi conteggi di futura perequazione e saldo definitivo in denaro tra entrambe le parti, rispetto a quanto già provvisoriamente calcolato e versato, da effettuarsi entro il termine indicativo di 240 (duecento quaranta) giorni dall’invio a Roma Capitale, mediante posta elettronica certificata esclusivamente alla seguente casella istituzionale protocollo.urba nistica@pec.comune.roma.it, di copia conforme all’originale del presente atto in formato digitale. In tali termini anche temporali sono quindi fatti salvi e sin da ora accettati gli effetti derivanti dagli ulteriori doverosi conteggi da effettuarsi in virtù dell’emanazione di detto provvedimento ministeriale e con espressa reciproca accettazione dell’obbligo ad effettuare entro il termine indicativo suddetto, il saldo definitivo in denaro da corrispondersi in favore della parte che risulterà creditrice all’esito di tale eventuale futura perequazione, rispetto a quanto già provvisoriamente calcolato e versato”.

Il contenuto succitato si trova in ogni atto di affrancazione firmato e sottoscritto con il proprio notaio di riferimento. Per coloro che sono interessati ad aderire, riepiloghiamo i documenti necessari da inviarci per posta elettronica a: associazionearep@gmail.com, oggetto: ”Rimborso affrancazione”. (esempio documenti)

1 Adesione iniziativa con relativo form firmato.

2 Copia Documento identità e Codice fiscale.

3 Lettera dei conteggi affrancazione ricevuta dal Dipartimento Urbanistica.

4 Ricevuta pagamento effettuato del corrispettivo di affrancazione.

5 Determina Dirigenziale per atto notorio di affrancazione.

6 Atto notarile affrancazione firmato tra le parti.

7 Copia e protocollo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) della richiesta di nuovo conteggio e rimborso inviata.

8 Diffida legale ad adempiere entro 30 gg. dalla ricezione avviso del nostro avvocato.

9 Successiva ed eventuale firma mandato legale per rimborso (in presenza).

                                    (SCADENZA INVIO ADESIONI via mail : prorogato 31/3/2022)

  • Costi iniziali necessari per aderire:
  • tessera AREP “nuovi associati o rinnovi” 25 Euro
  • diffida ad adempiere 100 Euro   

Per le altre casistiche di rimborso legate ad ante/post delibera 116/2018 scrivere ad: associazionearep@gmail.com