Vediamo cosa sono realmente e i loro scopi principali
P.E.E.P. Piani Edilizia Economica Popolare: la legge del 22 ottobre 1971, n. 865 recante “Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica”, ha modificato integrandola di fatto la Legge 18 aprile 1962, n. 167 “Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare”, all’art. 35, prevede che sulle aree comprese nei piani di zona di cui alla Legge 167/62 (aree P.E.E.P.), possa essere concesso/ceduto il diritto di superficie/proprietà dopo acquisizione a patrimonio indisponibile del Comune “per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali”, da immettere sul mercato a prezzi calmierati, con scopo principe di garantire il diritto alla casa ai ceti meno abbienti ed in possesso di determinati requisiti soggettivi “normati” dalla Regione. Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell’aggregato urbano.
Il P.E.E.P., quindi é una strumento attuativo dei piani urbanistici generali, avente valore di piano particolareggiato, con lo scopo di reperire ed acquisire le aree da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare unitamente alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ed ai servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.
L’assegnazione in diritto di superficie, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865/71, su aree comprese nei Piani di Zona e destinate all’edilizia economica e popolare in attuazione della legge 18 aprile 1962 n. 167 è stata regolata in passato da un apposito schema di convenzione approvato dal Ministero dei LL.PP. con D.M. n. 3266 dell’11 agosto 1964, anno dove Il primo fu messo a punto nel corso della redazione del Piano Regolatore del 1962-65 e fu approvato nel 1964. successivamente recepito dal Comune di Roma con deliberazioni di C.C. n. 980 del 12 giugno 1973 e C.C. n. 3767 del 12 dicembre 1975.
Con l’emanazione della legge 5 agosto 1978 n. 457, recante norme per l’Edilizia Residenziale, vennero introdotte nuove modalità esecutive per gli edifici da realizzare su Piani di Zona 167/62, nonché nuovi limiti di costo, pertanto con deliberazioni del C.C. n. 4430 e n. 4431 del 21 novembre 1980, fu approvato un nuovo schema di convenzione (contratto comune/costruttore) da applicare esclusivamente per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata ex lege n. 457/78.
Con la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 contenente “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” (G.U. n. 302 del 29 dicembre 1998, s.o. 210/L), all’art. 31 è stata offerta, ai Comuni, la possibilità di cedere in proprietà le aree comprese nei P.E.E.P già concesse in diritto di superficie ex art. 35 della legge 865/71 e la possibilità di sostituire le convenzioni stipulate per la cessione della proprietà con i vincoli condizionanti il libero godimento degli immobili stessi, ai sensi dell’art. 35, Legge 865/71, con una nuova convenzione, di cui all’articolo 8, commi 1°, 4°, 5° della L. 10/77, oggi art.18 del D.P.R. 380/2001.
L’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28.09.2020, n.151 “Regolamento recante rimozione dei vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata”, ha modificato la procedura di calcolo della Trasformazione e affrancazione. Per trasformazione si intende l’acquisto del terreno relativo alla parte millesimale di proprietà dopo almeno 5 anni dalla prima assegnazione, secondo calcolo decreto M.E.F. n.151 2020. Per affrancazione si intende lo svincolo dal prezzo massimo di cessione, dai vincoli convenzionali e relativi requisiti soggettivi di accesso agli immobili in regime di legge 865/71 art.35,per la vendita e locazione a prezzo di libero mercato, dopo almeno 5 anni dalla prima assegnazione, sempre secondo calcolo M.E.F:
Ad oggi nel Comune di Roma sussistono 118 piani di zona riconducibili al 1° e 2° P.E.E:P.,solo 35 hanno la possibilità di essere trasformati in piena proprietà terreno più immobile.
P.I.P. Piani Insediamenti Produttivi: Il piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) previsto dall’art. 27 della legge n. 865/1971, è uno strumento urbanistico di natura attuativa, dotato di efficacia decennale dalla data di approvazione ed avente valore di piano particolareggiato di esecuzione.
Il Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi costituisce uno strumento di pianificazione territoriale, introdotto dall’art. 27 della c.d. legge sulla casa n. 865 del 1971, al fine di consentire ai Comuni, dotati di piano regolatore generale o di programma similare a norma di legge, di acquisire aree per insediamenti produttivi nell’ambito delle zone a ciò destinate dallo strumento urbanistico generale. Il P.I.P., pur essendo, sotto il profilo urbanistico, uno strumento di natura attuativa, delineato in ambito del P.R.G., si contraddistingue come un piano “particolare” di zona ed è organizzato al fine di garantire un ordinato sviluppo urbanistico nel quale dovranno sorgere nuovi insediamenti produttivi, incentivando l’espansione produttiva nel territorio comunale attraverso la cessione alle imprese interessate dei terreni espropriati, a prezzi calmierati di quelli praticati sul mercato libero. ll P.I.P. ha inoltre funzioni di rilievo locale, aventi la finalità di rilanciare l’attività produttiva e di creare nuove opportunità di lavoro .Le aree P.I.P sono approvate dalla Regione, e possono essere assegnate dopo averle acquisite a patrimonio indisponibile, in diritto di superficie (99 anni per i privati) o in piena proprietà. All’atto di cessione delle aree è allegata una convenzione che stabilisce: il prezzo di vendita, pari al costo di acquisizione, maggiorato degli oneri di urbanizzazione le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare, le sanzioni in caso di inosservanza degli articoli convenzionali, i termini di inizio e di ultimazione degli edifici.
P.U.P. Piano Urbano Parcheggi: Il Programma Urbano dei Parcheggi (P. U. P. ) è stato istituito dalla Legge n. 122 del 24 Marzo 1989,anche detta “Legge Tonioli”, Ministro dell’epoca per i problemi delle aree urbane.
La legge afferma che i comuni in conformità a una preventiva valutazione del fabbisogno e tenendo conto del Piano Urbano del Traffico sono tenuti alla realizzazione del Programma Urbano dei parcheggi. Tale programma indicare le localizzazioni ed i dimensionamenti, le priorità d’intervento ed i tempi di attuazione, preferendo le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani.
La Legge prevede agevolazioni urbanistiche ed economiche per gli interventi compresi in programmi triennali, da redigersi a cura dei comuni e soggetti ad approvazione regionale.
In particolare prevede la costruzione attraverso attori edificatori imprenditoriali aggiudicanti, di parcheggi nel sottosuolo o al piano terreno, da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari (art. 9).
Il Comune di Roma si è dotato di “Linee Guida del nuovo P.U.P. (Piano Urbano Parcheggi),in cui vengono definiti i criteri e le regole da seguire per la localizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di parcheggi e per l’individuazione dell’operatore economico. L’approvazione delle Linee Guida è propedeutica ai fini della futura approvazione del Nuovo PUP.
Nel 2022 il Comune di Roma, attraverso convenzioni mirate ad ovviare a criticità evidenziate nel corso dell’attuazione del precedente P.U.P., la realizzazione dei parcheggi deve pienamente rispettare determinati criteri: correlati al sistema di mobilità urbano, recuperando e adibendo spazi in superficie da destinare a servizi per la città; attuando un’efficace processo di condivisione con i cittadini di concerto con i Municipi.
Di fatto a Roma sussiste ai sensi dell’art.9 comma 4 della legge 122/89 per un totale di circa 620 siti e di poco più di 100 localizzazioni ai sensi dell’art.6 della stessa legge.
Le convenzioni normalmente in diritto di superficie (contratti) prevedono una durata fissa di 90 anni, con obbligo di registrare il posto auto o box a pertinenza della propria abitazione.
In questo caso la cessione vendita dopo la prima, deve essere autorizzata dal Comune di Roma con apposita richiesta al Dipartimento competente, che ha 60 gg. per autorizzare.
A.R.E.P. è a disposizione per qualsiasi consulenza relativa alle tematiche trattate nell’articolo.