
In base art.35 lg.865/71 in estrema sintesi per gli alloggi di natura residenziale:
Premesso che L’intervento P.E.E.P. ha finalità “pubblicistica” ,il Comune acquisisce o rende disponibili aree destinate all’edilizia economica e popolare e, a prezzi più “vantaggiosi”, ne cede la proprietà o il diritto di superficie a soggetti attuatori, secondo condizioni funzionali alla realizzazione di alloggi destinati a soddisfare esigenze abitative meritevoli di tutela a soggetti che soddisfano i requisiti previsti per l’acquisizione. Il comma 49-bis della legge 448/98 disciplina, invece, la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione. Esso riferisce espressamente tale possibilità ai vincoli gravanti sulle «singole unità abitative e loro pertinenze» (residenziali), contenuti nelle convenzioni di cui all’art. 35 della legge n. 865/1971, per la cessione del diritto di proprietà o del diritto di superficie. Il successivo comma 49-ter estende la disciplina alle convenzioni previste dall’art. 18 del d.P.R. n. 380/2001. Tale estensione riguarda la fonte convenzionale del vincolo, ma non modifica l’ambito oggettivo dei beni suscettibili di affrancazione, che resta circoscritto alle unità abitative e alle relative pertinenze.
- Diritto di superficie e diritto di proprietà: i comuni possono concedere aree P.E.E.P. in diritto di superficie (per una durata compresa tra 60 e 99 anni) oppure cederle in diritto di proprietà per la costruzione di edifici di edilizia residenziale pubblica.
- Vincoli convenzionali e modalità di accesso: la norma prevede limiti e regole per l’assegnazione,la rivendita e la locazione degli immobili (divieti temporanei iniziali, vincoli soggettivi sugli acquirenti e prezzi massimi di cessione, canoni di affitto, altri obblighi citati nelle convenzioni).
- Evoluzione e rimozione dei vincoli:
• I vincoli di alienabilità sono stati modificati o abrogati da leggi successive.
• È possibile richiedere al Comune la rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al diritto di superficie/proprietà, solitamente dopo il decorso di un periodo minimo (spesso 5 anni dal primo trasferimento) tramite una convenzione in forma pubblica e il pagamento di un corrispettivo. - Il comma 47 art.31 della legge 448/98 riguardo l’acquisto del terreno “Trasformazione “:La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi*, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente.
Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà.
Gli immobili di natura NON residenziale costruiti in legge art.35 865/71 (es. negozi, uffici etc.),non hanno un prezzo massimo di cessione, e non sottostanno all’applicazione dei requisiti soggettivi previsti per gli immobili residenziali (cittadinanza, reddito, altre proprietà immobiliari etc.),quindi non sono soggette a nuove convenzioni che affrancano o trasformano il bene,( svincolo convenzionale, acquisizione del terreno “Trasformazione”).
Ma una volta effettuato il cambio di destinazione d’uso di immobili non residenziali, e successivamente regolarmente accatastati A2 o A3 ad esempio, diventano a tutti gli effetti alloggi residenziali, quindi rientrano nella casistica prevista dalle leggi di riferimento, sia per l’affrancazione dai vincoli convenzionali e P.M.C. per la prima vendita dopo il cambio d’uso, sia per la trasformazione in piena proprietà. In linea astratta quindi, si palesa un “nuovo accordo” tra il Comune e il soggetto interessato, ovvero colui il quale ha trasformato il non residenziale in residenziale, ove tale accordo sia compatibile con il titolo originario e con l’interesse pubblico sotteso all’assetto convenzionale.
ll comma 49-bis disciplina la rimozione dei vincoli (affrancazione) relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione ed ai requisiti soggettivi. Esso riferisce espressamente tale possibilità ai vincoli gravanti sulle «singole unità abitative e loro pertinenze», contenuti nelle convenzioni di cui all’art. 35 della legge n. 865/1971, per la cessione del diritto di proprietà o del diritto di superficie. Il successivo comma 49-ter estende la disciplina alle convenzioni previste dall’art. 18 del d.P.R. n. 380/2001. Tale estensione riguarda la fonte convenzionale del vincolo, ma non modifica l’ambito oggettivo dei beni suscettibili di affrancazione, che resta circoscritto alle unità abitative e alle relative pertinenze. Quindi per quanta riguarda l’affrancazione degli ex NON residenziali, sussistono alcuni dubbi relativi alla “natura convenzionale” dell’immobile, supportati dalla stratificazione normativa dal 1962 (lg.167/62) ad oggi.
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