ANALISI DEL DM PUBBLICATO IN GAZZETTA 10/11/2020

ANALISI DEL DM PUBBLICATO IN GAZZETTA 10/11/2020

ANALISI DEL DM PUBBLICATO IN GAZZETTA 10/11/2020

RICONOSCIMENTO DI PARTE DELLE NOSTRE BATTAGLIE CONTENUTE NEL DM DI RIFERIMENTO.

AFFRANCAZIONI TRASFORMAZIONI PREZZO MASSIMO DI CESSIONE VINCOLI CONVENZIONALI CALCOLI

Decreto 28 settembre 2020 n.151

Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata

In vigore dal 25/11/2020

La legge 448/98, al comma 40-bis art.31, prevede la possibilità di rimuovere i vincoli (affrancazione) relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione per vendita e locazione degli immobili  contenuti nelle convenzioni edilizie di cui alla legge 865/71.

Il corrispettivo da versare per l’affrancazione viene determinato come percentuale del corrispettivo richiesto dal comune per la cessione della quota millesimale dell’area, ossia per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, determinato in applicazione del precedente comma 48 lg 448/98, con eventuale ulteriore riduzione in base alla durata residua del vincolo.

Le aliquote e altre modalità applicative erano state determinate da Roma Capitale nella delibera  n. 116/2018  in ottobre 2018.

In base ad alcune modifiche e modalità di svincolo dal P.M.C.(Prezzo Massimo di Cessione indicato o nelle convenzioni o allegato alle stesse) introdotte e contenute di fatto nella legge finanziaria e di bilancio n.136/2018, la competenza a stabilire percentuali, riduzioni e quant’altro  è passata dai comuni al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che doveva pubblicare il relativo decreto attuativo seguendo un iter di “concertazione” che prevedeva altri attori in campo.

Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10/11/2020.

Cosa determinano i provvedimenti contenuti nel DM:

1.AFFRANCAZIONE: Il corrispettivo da pagare viene ridotto per le convenzioni in diritto di superficie dall’80% dell’importo di trasformazione (del.116/2018) al 50 %. e viene confermata un ulteriore riduzione di “vetustà convenzionale rispetto alla scadenza” pari all’1% circa annuo.

2.DURATA E SCADENZA DEI VINCOLI CONVENZIONALI: Riconoscimento della “cessazione del vincolo alla scadenza della stessa convenzione già vigente stipulata tra le parti” (cfr. parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato sul decreto MEF Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 3 settembre 2020 NUMERO AFFARE 00926/2020 ” dalla Gazzetta Anno 161° – Numero 280 “Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del
3 settembre 2020″.

Se si è in possesso di una convenzione in diritto di proprietà scaduta, sia essa originale tra comune e concessionario, sia essa ottenuta con la sostituzione della convenzione originale (in applicazione del comma 46 art.31 legge 448/98) nella procedura di trasformazione del diritto superficiario in diritto di proprietà (riscatto e acquisto del terreno), nessun corrispettivo per la rimozione del vincolo è dovuto al comune, nessuna stipula di nuova convenzione integrativa di affrancazione a fronte della scadenza già indicata nella convenzione di cessione del diritto di proprietà.

3.“Soglia Minima” (importo da corrispondere a prescindere da minori importi determinati per trasformazione e affrancazione in base alla del.116/2018) non rientra più nelle facoltà decisionali dei Comuni.

Nessuna soglia minima del corrispettivo che si annulla in caso di convenzione già scaduta.

4.Rateizzazione dell’importo del corrispettivo da pagare

Sussiste la possibilità di rateizzazione del versamento del corrispettivo, dietro rilascio di fideiussione bancaria (garanzia) si può procedere a stipulare la convenzione dopo il pagamento della prima rata.

Aggiornamenti dal Comune di Roma Dip. Urbanistica:

-Delibera 130/2020 Affrancazione fai da te con nuove modalità di calcolo secondo DM con asseverazione e pagamento attraverso un professionista. Iter applicativo rapido. Chiusura pratiche “urgentate” affrancazione entro il 25 dicembre prossimo.

Rimane da chiarire le modalità di rimborso di chi ha affrancato con i vecchi calcoli post Decreto 136/2018 (ottobre) in base alla 116/2018.

CHI IN PROPRIETA’ NON DEVE PAGARE NULLA NESSUNA NUOVA CONVENZIONE DA STIPULARE  PUO’ LOCARE E VENDERE A LIBERO MERCATO

RATEIZZAZIONE COSTO AFFRANCAZIONE

SI PAGA QUANTO PREVISTO SECONDO I NUOVI CALCOLI

Ovviamente aspettiamo quanto verrà emanato da Roma Capitale per avere contezza dell’applicazione di quanto contenuto nel DM.