Acquisto del terreno,novità sui tetti massimi riferiti al corrispettivo di trasformazione.

Acquisto del terreno,novità sui tetti massimi riferiti al corrispettivo di trasformazione.

LEGGE 29 giugno 2022, n. 79 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22G00091) (GU Serie Generale n.150 del 29-06-2022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2022

Riportiamo qui di sotto il testo:

(Modifica all’articolo 10-quinquies del decreto-legge
n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022*)    (*Nota AREP: che ha abolito i tetti massimi di corrispettivo 5.000/10.000).

– 1. All’articolo 10-quinquies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51*,(in vigore dal 21.5.2022) dopo
il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Sono fatte salve le procedure di cui all’articolo 31, commi
46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448**, relative   (** Nota AREP: legge che determina le modalità di acquisto del terreno,”Trasformazione”).
alle istanze già depositate dai soggetti interessati fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”».  

Di fatto chi ha presentato istanza di Trasformazione “ante” 21/5/2022 ha diritto alla determinazione del costo per la trasformazione ai tetti massimi di 5000 euro e 10.000 euro (fino/oltre 125 mq pertinenze comprese).