Oggetto:
“Ulteriore disamina della Proposta di Deliberazione prot. n. RC/38074/2022 recante “Approvazione dei criteri e delle metodologie di calcolo per la definizione del valore venale delle aree ricadenti nei Piani di Zona, da valere per la determinazione del corrispettivo di trasformazione del regime giuridico delle aree P.E.E.P. da superficie in proprietà, ai sensi della L. n. 448/1998 e conseguente determinazione del corrispettivo – indennità di affrancazione dai vincoli di prezzo massimo di cessione, ai sensi dell’art.31 comma 49 bis della L. n. 448/1988 3 ss.mm.ii. Approvazione dei valori venali delle aree ricomprese dei Piani di Zona del I e II P.E.E.P.”(Dec. G.C. n.95 del 22 dicembre 2022);
Abbiamo partecipato come Associazione alla commissione di ieri 4 aprile 2023,ribadendo ancora una volta che prima di tutto è necessario partire con le trasformazioni e contemporaneo allargamento dei P.d.Z. trasformabili attualmente esclusi, che ad oggi rimangono 104 su 118,dopo quasi un ventennio.
Si è ampiamente discusso con relativo confronto associazioni, Uffici e parte politica della proposta di Delibera di Giunta del 20/12/2022 che deve passare in aula consigliare per l’approvazione, e che prevede in sostanza i nuovi valori venali dei terreni, la modalità di calcolo inserita nel nuovo sistema SIAT portale web per le istanze asseverate semplificate, l’applicazione ai fini del corrispettivo economico trasformazione e affrancazione del comma 48 art.31 lg.448/48 :”Comunque il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47”,
l’applicazione dei tetti massimi trasformazione/affrancazione 5/10.000 Euro ovvero: ”All’articolo 10-quinquies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Sono fatte salve le procedure di cui all’articolo 31, commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relative alle istanze già depositate dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”» (in concreto il ripristino dei limiti soppressi in precedenza di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della relativa convenzione per le istanze protocollate entro il 20 maggio 2022).
SINTESI DEI PUNTI TRATTATI DI CUI SOPRA.
- Dopo ampio confronto sulla metodologia applicata per la determinazione dei nuovi valori venali, AREP si è espressa in modo favorevole seppur con alcuni dubbi di valutazione, ma è necessario partire con le trasformazioni che vedono per la quasi totalità dei PdZ un ribasso rispetto ai valori della Delibera n.40/2016 “Tronca” che ancora vige per i calcoli di trasformazione e affrancazione. La nostra impressione è che verranno ritoccati per alcuni PdZ in basso prima di essere approvati.
- La rappresentante degli Uffici PAU Edilizia Sociale con il parere dell’avvocatura di Roma Capitale ha chiaramente affermato che per il contesto del Comune di Roma il comma 48 art.31 lg.448/98 NON è applicabile per un fattore di contemporaneità che non si realizza come previsto dalla legge.
La posizione di AREP non concorda su questa tesi, in quanto potrebbe esser vero forzando il vero significato e l’oggetto primario della legge per i nuovi P.d.Z. trasformabili che non hanno al loro interno nessuna convenzione in “Piena proprietà”, ma NO di certo per i P.d.Z. dichiarati trasformabili con convenzioni in essere in piena proprietà, con costi delle aree concesse e determinate con apposito atto, dichiarati definitivi, i limiti del comma 48 quindi sono applicabili per diritto , ovviamente rivalutandoli ISTAT.
- Per quanto riguarda i tetti massimi di corrispettivo 5.000/10.000 Euro, il rappresentante dell’Edilizia Sociale sempre su parere dell’avvocatura intende applicare i tetti massimi solo per le istanze protocollate a cavallo delle leggi che hanno introdotto, cancellato e ripristinato appunto i limiti,(30 luglio 2021,20 maggio 2022).
- Per AREP un “assurdo” interpretativo, in quanto la legge che ripristina i valori massimi è in vigore per tutte le istanze presentate ante 20.5.2022 .
Su queste tematiche e altre a breve la nostra Associazione si confronterà con tutti gli associati in modalità telematica su piattaforma web ZOOM subito dopo le feste Pasquali.
BUONE FESTE PASQUALI 2023 E SEMPRE IL MEGLIO PER LE VOSTRE FAMIGLIE DA TUTTI NOI