
Implicazioni di carattere legale e notarile in caso di comunione legale, vediamo insieme.
L’atto di “Trasformazione” ovvero l’acquisto del terreno con corrispettivo economico da versare al Comune di riferimento, è una nuova convenzione “Sostitutiva” tra cittadino proprietario superficiario e Comune.
Questa nuova convenzione, di fatto un nuovo “contratto” tra le parti su base lg. 448/98 per gli immobili realizzati in riferimento art.35 lg.865/71, di edilizia convenzionata, sostituisce il diritto di superficie di 99 anni sottoscritto precedentemente, in diritto “Perpetuo” e completo, in sintesi appartamento e terreno si uniscono in un ulteriore atto notarile che sancisce la piena e totale proprietà del bene.
Se si è acquisito il bene nello stato civile di celibe/nubile o come bene personale, e successivamente all’acquisto è sopraggiunto lo status di “comunione dei beni” ed al momento della nuova convenzione trasformazione sussiste il coniuge, quest’ultimo partecipa in forma da definire attraverso il notaio designato secondo norma nell’atto di “acquisto” del terreno riferita alla proprietà immobiliare, che al momento dell’acquisizione del bene in diritto superficiario 99 anni ovviamente non compariva.
Come già enunciato dal Comune di Roma e tema già trattato in altro articolo, le convenzioni in “piena proprietà sottoscritte dopo oltre 20 anni si considerano “scadute”, quindi vengono meno i vincoli convenzionali relativi a prezzo massimo di vendita e locazione
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