Facciamo chiarezza su un tema che è molto sentito dai cittadini, che ritrovano in una situazione contrattuale “definitiva” un punto che rimane appeso con scadenza a “data da destinarsi”, ma è proprio così?
In sintesi emerge una palese contraddizione normativa, oltre ad alcune situazioni già definite in partenza, come le convenzioni con terreni nativi in proprietà non oggetto di esproprio, o terreni già di proprietà del Comune di Roma, con costi/valore delle aree edificabili definiti e certificati.
Sappiamo anche che il Dipartimento Urbanistica sta operando per risolvere questa situazione, e confidiamo nella soluzione in tempi brevi.
Riferimenti normativi significativi:
Programmi e coordinamento per l’edilizia residenziale pubblica
comma 12: “i corrispettivi della concessione in superficie, di cui all’ottavo comma, lettera a, ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune o dal consorzio per l’acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di quindici annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lodi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (rendistato) accertata dalla Banca d’Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni”.
SCHEMA DI NUOVA CONVENZIONE SOSTITUTIVA DI TRASFORMAZIONE COMUNE DI ROMA OGGETTO DI ATTO NOTARILE
Art.3 – Conguaglio riguardo il valore delle aree
1. Il Signor ……conferma di essere a piena ed esatta conoscenza di risultare irrevocabilmente obbligato nei confronti di Roma Capitale, per se stesso e i propri aventi causa, a versare a Roma Capitale, a semplice richiesta, un eventuale conguaglio relativo al corrispettivo di trasformazione dell’area in ragione di una diversa quantificazione del valore di trasformazione delle medesime aree come sopra ad oggi oggetto di specifico provvedimento e dichiara espressamente di rinunciare, come in effetti rinuncia, fin da ora ad opporre diritti e/o a proporre azioni a riguardo nei confronti di Roma Capitale ove tale corrispettivo di trasformazione di cui al presente atto dovesse mutare per tale ragione.
2. Inoltre le parti convengono e confermano, per quel che possa occorrere, l’eventualità di un diverso conguaglio, relativo al costo definitivo dell’area il quale riveste la natura giuridica di obbligazione “propter rem” e quindi gravante via via sui titolari di diritti reali sui beni quale derivante dalla legge l’art. 35, comma 12, L. n. 865/71. In virtù di ciò ed in tale eventualità l’Amministrazione Capitolina avrà diritto di esigere la restituzione di ogni ulteriore importo che a qualsiasi titolo (ed anche in assenza di un formale decreto di esproprio) sia stato da essa corrisposto in applicazione della legge in favore di chi abbia perso il diritto di proprietà di aree poi dallo stesso Ente date in cessione ovvero concessione anche se in origine a titolo di diritto di superficie. Ciò perché i corrispettivi ed i prezzi delle aree cedute o concesse in diritto di superficie devono, nel loro insieme, comunque comportare la copertura delle legittime spese sostenute – nessuna esclusa dal Comune per l’acquisizione delle aree comprese nel piano approvato, in base al criterio del perfetto pareggio economico.
Deliberazione n. 54 2003 31.3.2004 Consiglio Comunale Comune di Roma
Pagina 3 della delibera, che di fatto certifica i costi delle aree oggetto della trasformazione in piena proprietà, con acquisto del terreno relativa alla proprietà millesimale dell’immobile:
“Che, per i P.di Z. interessati dalla cessione in proprietà, l’Amministrazione Comunale deve preliminarmente determinare il conguaglio fra i costi effettivamente sostenuti per l’esproprio delle aree ed i costi applicati in via provvisoria in sede di stipula dell’assegnazione del diritto di superficie”
La nostra Associazione è a disposizione con i suoi legali e tecnici del settore per fornire eventuali delucidazioni in merito.